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COMUNE
DI NOICĄTTARO |
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N. 23 |
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Seduta del 23/07/2003 |
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Oggetto: |
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VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Il
Presidente pone in esame il punto 5 dell’o.d.g. e cede la parola
all’Assessore Sozio, delegato del ramo Urbanistica, il quale relaziona sulla
base della documentazione in atti.
Sono
intervenuti:
- il Consigliere Latrofa V.A., Capo gruppo di F.I. che, tra l’altro, ha proposto il rinvio dell’argomento in esame:
- il Sindaco
Giovanni Parisi;
Il
Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di rinvio
formulata dal Consigliere Latrofa V.A. ed accerta il seguente risultato
espresso in forma palese dai 15 Consiglieri presenti:
Voti
favorevoli 3 (Latrofa V.A. – Anelli D. – Pignataro D.);
Voti
contrari 12.
La
proposta non viene accolta.
Ripreso
il dibattito intervengono:
- Latrofa V.A.;
- Demattia
Francesco – Dirigente di ragioneria, su invito del Presidente.
Durante
il secondo gruppo di interventi entra il Consigliere Cricenti, esce il
Consigliere Pignataro D. ed entra il Consigliere Borracci. Il numero dei
Consiglieri presenti sale a 16.
Il
Presidente preso atto dell’assenza del Consigliere Pignataro D., nominato
all’ufficio di scrutatore, nomina in sua sostituzione il Consigliere Anelli D..
Con
atto di citazione notificato in data 24 Novembre1989 gli eredi di Nicola
Divella citavano in giudizio il Comune di Noicąttaro per sentirlo condannare a
risarcire il danno loro spettante per l’occupazione illegittima, sine titulo,
di un suolo di loro proprietą contraddistinto in catasto alla partita 5752 fg.
11 p.lle. 155,156,175.
Tale
appezzamento era stato interessato in vario modo da procedimenti espropriativi
ad opera del Comune sin dal 1978 sia per la realizzazione di interventi di
edilizia residenziale pubblica sia per la costruzione di strade pubbliche.
In
particolare veniva notificato al Sig. Divella Nicola un decreto di occupazione
d’urgenza n. 1 del 13.04.1978 relativamente alla p.lla 155 fg. 11, per la
“costruzione di alloggi popolari e relative opere di urbanizzazione primaria e
secondaria”. Successivamente il 24/03/1981 veniva notificato un secondo decreto
di occupazione d’urgenza n. 11/81 riguardante la suddetta particella e la
particella n. 175, per la "costruzione del Viale della Costituzione e
Viale della Resistenza”.
Infine
in data 19/05/1983 veniva notificata copia della deliberazione di C.C. n. 133
del 19/08/1982 avente ad oggetto "Decreto definitivo d’esproprio dei suoli
ricadenti nel 2° comparto di piano di zona 167 per l’edilizia economica e
popolare" con la quale si comunicava che era stato occupato un suolo per
4.580 mq. individuato con le particelle 155, 175 e 156 del fg. 11, quest’ultima
coincidente con un fabbricato rurale.
I
suddetti suoli venivano acquisiti al patrimonio del Comune per accessione
invertita essendo stati utilizzati in modo irreversibile per la costruzione di
alloggi popolari e strade senza che fosse stata definita la relativa procedura
di esproprio con l’emanazione del decreto definitivo di esproprio e con il
pagamento della relativa indennitą.
Il
Tribunale di Bari III Sez. Civile, con sentenza n. 1263/98 rigettava la domanda
dei Divella per difetto di legittimazione. La sentenza veniva impugnata e
successivamente la Corte d’Appello di Bari – I^ Sezione civile, con sentenza n.
466/2002 condannava l’Ente a risarcire i Sigg.ri Divella per l’ablazione delle
aree per 5.144 mq con la somma – rivalutata all’attualitą- di euro 178.393,47,
maggiorata degli interessi legali, con l’ulteriore somma di euro 8.531,93 a
titolo di indennitą di occupazione legittima, maggiorata di interessi legali,
nonché alle spese legali, il tutto per complessivi euro 393.686,17.
In
data 27 Gennaio 2003 con nota assunta al ns. protocollo al n. 1685 e con successiva integrazione del 13
marzo 2003 prot. n. 5185, l’Avv. Franco Gagliardi LA GALA, difensore del Comune
ha reso un parere per la definizione della controversia con il pagamento in
un’unica soluzione della somma omnicomprensiva di € 387.342,67 entro e non
oltre il 30/06/2003 con un risparmio per l’Ente degli ulteriori interessi
dovuti dalla pubblicazione della sentenza – il 6 giugno 2002 –all’effettivo
pagamento.
Tale
somma viene riconosciuta agli eredi Divella per l’intero in quanto nulla č
stato corrisposto a titolo di indennitą provvisoria di esproprio nelle more
della procedura espropiativa.
Considerato
che il Comune sarebbe stato esposto alle azioni esecutive dei sigg. Divella con
il rischio di dover riconoscere ulteriori interessi legali con conseguente
nocumento alle casse del Comune, la Giunta Comunale con delibera n. 57 del
2.04.2003 ha approvato uno schema di transazione rinviando al Consiglio il
riconoscimento e finanziamento del relativo debito fuori bilancio.
- Riconoscere la legittimitą del debito
fuori bilancio di euro 387.342,67 in favore dei sigg. Anna, Maria Domenica,
Rosa, Ugo e Francesco Divella, quali eredi di Divella Nicola per ablazione di
un terreno di mq 5.144 individuato catastalmente con le particelle n. 155,156 e
175 del fg 11 nell’ambito della procedura espropriativa per la costruzione di
strade pubbliche e di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi e agli
effetti dell’art. 194 e 202 del D.Lgs 267/2000;
- Finanziare il debito di 387.342,67
mediante proventi rinvenienti da alienazioni di immobili e da rimborsi di
cessioni di aree di edilizia residenziale pubblica;
- inviare la presente delibera alla Corte
dei Conti.
Lģ,
20.5.2003
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Il Dirigente del Settore AA.GG. (Avv. Francesco Lombardo) |
ESAMINATA la
proposta che precede e ritenutala meritevole di accoglimento;
VISTE le note
del 27.01.2003 e del 13.03.03 dell'avv. Franco Gagliardi La Gala;
VISTA la
delibera di G.C. n. 57 del 2.04.2003 e lo schema di transazione allegato;
VISTO il D.Lgs
- T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli art.194 e
seguenti;
PRESO ATTO del
parere favorevole del Dirigente del Settore AA GG Contenzioso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’attestazione per la copertura
finanziaria del Dirigente del Settore Finanziario ai sensi del 4° comma
dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il
parere favorevole del Collegio dei Revisori del 19/06/2003;
DATO ATTO che il
presente provvedimento č stato esaminato dalla IV commissione consiliare il
16/06/2003.
Con
voti favorevoli 12 e contrari 4 (Latrofa V.A., Borracci,
Criocenti, Anelli D.) espressi in forma palese dai 16 Consiglieri presenti,
per le motivazioni espresse in
narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1) DI PRENDERE ATTO della sentenza n. 466/2002
della Corte d’Appello di Bari, I^ sezione civile con la quale il Comune di Noicąttaro
č stato condannato a pagare, in favore degli eredi Divella, la somma di euro
393.686,17 per sorte capitale, indennitą di occupazione, interessi e spese
legali pari ad € 14.068,00 a titolo di risarcimento del danno per la perdita di
un suolo di mq. 5.144 individuato al catasto fg. 11 particelle 155-156 e 175 ,
acquisito al patrimonio del Comune per accessione invertita essendo stato
utilizzato per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e
strade.
2) DI COMPORRE in modo bonario il contenzioso
con i germani DIVELLA riconoscendo in favore di Anna , Maria Domenica, Rosa,
Ugo e Francesco, quali eredi di Divella Nicola la somma di €.387.342,67, a
titolo di sorte capitale, indennitą di occupazione, interessi e spese legali
dei due gradi di giudizio, nei termini e nei modi riportati nello schema di
transazione approvato con atto di G.C. n.57 del 2/04/2003 al fine di evitare il
pagamento degli interessi dalla pubblicazione della sentenza alla definizione
della controversia oltre alle ulteriori spese legali.
3) DI PROCEDERE ai sensi dell'art. 194 del
D.lgs. 267/2000 al riconoscimento della legittimitą del debito fuori bilancio
di €. 387.342,67, come riportato nell'atto di transazione di cui al precedente
punto, in favore di Anna, Maria Domenica, Rosa, Ugo, in proprio e quale
procuratore di Francesco Divella, tutti eredi di Divella Nicola.
4) DI FINANZIARE il debito di cui al precedente
punto mediante proventi rinvenienti per euro 300.000,00 dal cap. 1220 “
Alienazioni di immobili, mercato ed altri” e per euro 87.342,67 dal cap. 1215 “Rimborso differenza
quote aree”;
5) DI IMPEGNARE ed imputare in conseguenza, la
somma di euro 387.342,67 al cap.5866 int. 2090202 denominato “Esproprio
transazione Divella” Bilancio 2003;
6) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore AA GG
di procedere alla liquidazione della somma di euro 387.342,67 in favore dei
sigg.ri Anna, Maria Domenica, Rosa, Ugo quest’ultimo in proprio e quale
procuratore di Francesco Divella, quali eredi di Divella Nicola, da ripartirsi
tra gli stessi pro quota, entro il termine previsto nello schema di transazione
del 30/06/2003 dandosi atto che le spese legali sono ricompresse in detta
somma;
7) DI INVIARE il presente atto al legale degli eredi Divella, al
legale del Comune e alla Corte dei Conti e con riferimento a quest’ultima
unitamente alle determinazioni di liquidazione;
IL
CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza, con voti
favorevoli 12 e contrari 4 (Latrofa V.A., Borracci, Cricenti, Anelli D.),
espressi in forma palese dai 16 Consiglieri presenti,
il presente atto immediatamente
eseguibile per il 4° comma dell'art. 134 del D.lgs 267/2000.
A conclusione dell'argomento entrano i consiglieri Pignataro D. e
Pegnataro R..
il numero dei consiglieri presenti sale a 18.