COMUNE DI NOICĄTTARO
70016 – Prov. di Bari

 

 

N. 15

 

Seduta del 05/02/2003

 

Oggetto:

 

COLUCCI C/COMUNE. TRANSAZIONE ATTO DI INDIRIZZO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Con atto di citazione notificato in data 19.03.2001, il sig. Colucci Vito chiamava in causa nel giudizio contro l'A.Q.P., pendente dinanzi al Giudice di Pace, il Comune di Noicąttaro per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati alla propria abitazione in via Oberdan, a seguito della rottura portante della rete fognaria.

Il Comune di Noicąttaro, costituitosi in giudizio e difeso dall’avv. Francesco Lombardo, contestava la richiesta di risarcimento danni e si opponeva all'estromissione dell'A.Q.P. dalla causa per carenza di legittimazione. Il Comune, infatti,  ha eccepito la piena responsabilitą dell'A.Q.P. in quanto tenuto alla manutenzione della rete fognaria.

L'A.Q.P. ha prodotto in giudizio una perizia dalla quale si evince che l'evento č stato causato dal "sottodimensionamento del tronco principale di fogna" e dalle cative condizioni "del pozzetto sifonato di pertinenza dell'immobile" di proprietą del Colucci. Alla luce di tale perizia sarebbe arduo sostenere la mancanza di responsabilitą dell'Ente chiamato a rispondere dei danni causati a terzi dai beni di proprietą per responsabilitą oggettiva.

Pertanto la sorte del giudizio potrebbe essere negativa per l'Ente pur restando in capo all'A.Q.P. la responsabilitą del danno per la mancata o tardiva manutenzione della condotta fognante e in capo al privato cittadino la responsabilitą per la cattiva manutenzione del pozzetto sifonato di pertinenza dell'immobile.

In definitiva sussite una sorta di corresponsabilitą di tutte le parti in causa nella produzione del danno arrecato all'immobile.

L’avv. Donato Sciannameo legale difensore del Colucci ,  a seguito anche di intese intercorse fra le parti, ha formulato in data 16 dicembre 2002 prot. n. 26878, una proposta transattiva del giudizio pendente, dichiarandosi disponibile a rinunciare al 30% di quanto spettante al suo cliente, pari a euro 3.700,00, a titolo di risarcimento danni e spese di giuidizio e, quindi,  a ricevere la somma di 2.600,00 euro da ripartirsi in parti uguali tra l'A.Q.P. e Il Comune.

L'eventuale transazione della controversia deve avvenire entro la prossima udienza del 21 febbraio prossimo venturo

 

SI PROPONE

Di definire in via bonaria la controversia di che trattasi, considerata l'oggettiva corresponsabilitą del Comune di Noicattaro per i danni causati all'abitazione del sig. Colucci Vito in via Oberdan, riconoscendo il risarcimento dei danni per 1.000,00 euro omnicomprensive di spese di giudizio e legali .

 

                                                                       Il Dirigente di Settore

                                                                     Avv. Francesco Lombardo

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

ESAMINATA la proposta che precede e ritenutala meritevole di accoglimento;

RITENUTO opportuno, in considerazione dell’aggravio economico che  deriverebbe dalla prosecuzione del contenzioso, per tutte le parti in causa, accettare una  proposta di transazione.

VISTA la nota dell'Avv. Sciannameo Donato del 17.12.2002 prot. n. 26878;

VISTO l’atto di G.C. n.63 del 17.04.2002 di incarico legale nella controversia Colucci c/ Comune;

VISTO il D.Lgs - T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267;

AD UNANIMITA' di consensi espressi nei modi e termini di legge,

 

D E L I B E R A

 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

 

1.      DI DARE INDIRIZZO per definire in via bonaria la controversia  tra il sig. Colucci Vito, l'A.Q.P. e Il Comune, considerata la presunta oggettiva corresponsabilitą del Comune di Noicąttaro per i danni causati all'abitazione sita in via Oberdan 202 di proprietą del citato, con assunzione dell'obligo del risarcimento dei danni nella misura di un terzo del dovuto pari a euro 1.000,00 comprensive di tutte le spese di giudizio.

 

2.      DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Affari legali-Contenzioso per definire la transazione e per impegnare, con propria e successiva determinazione,  la spesa necessaria al capitolo competente del Bilancio 2003.

 

3.      DI COMUNICARE il presente atto ai legali difensori dell'A.Q.P. e del sig. Colucci Vito al fine dell'estinzione del giudizio pendente con riconoscimento del danno di  € 1.000,00 comprese le  spese giudiziarie considerato che la prossima udienza si terrą il 21 Febbraio prossimo;

 

4.      DI DICHIARARE con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.