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COMUNE
DI NOICĄTTARO |
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N. 15 |
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Seduta del 05/02/2003 |
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Oggetto: |
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COLUCCI C/COMUNE. TRANSAZIONE ATTO DI INDIRIZZO. |
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Con atto di citazione
notificato in data 19.03.2001, il sig. Colucci Vito chiamava in causa nel giudizio
contro l'A.Q.P., pendente dinanzi al Giudice di Pace, il Comune di Noicąttaro
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati alla propria
abitazione in via Oberdan, a seguito della rottura portante della rete
fognaria.
Il
Comune di Noicąttaro, costituitosi in giudizio e difeso dall’avv. Francesco
Lombardo, contestava la richiesta di risarcimento danni e si opponeva
all'estromissione dell'A.Q.P. dalla causa per carenza di legittimazione. Il
Comune, infatti, ha eccepito la
piena responsabilitą dell'A.Q.P. in quanto tenuto alla manutenzione della rete
fognaria.
L'A.Q.P. ha prodotto in
giudizio una perizia dalla quale si evince che l'evento č stato causato dal
"sottodimensionamento del tronco principale di fogna" e dalle cative
condizioni "del pozzetto sifonato di pertinenza dell'immobile" di
proprietą del Colucci. Alla luce di tale perizia sarebbe arduo sostenere la
mancanza di responsabilitą dell'Ente chiamato a rispondere dei danni causati a
terzi dai beni di proprietą per responsabilitą oggettiva.
Pertanto la sorte del
giudizio potrebbe essere negativa per l'Ente pur restando in capo all'A.Q.P. la
responsabilitą del danno per la mancata o tardiva manutenzione della condotta fognante
e in capo al privato cittadino la responsabilitą per la cattiva manutenzione
del pozzetto sifonato di pertinenza dell'immobile.
In definitiva sussite una
sorta di corresponsabilitą di tutte le parti in causa nella produzione del
danno arrecato all'immobile.
L’avv. Donato Sciannameo
legale difensore del Colucci , a
seguito anche di intese intercorse fra le parti, ha formulato in data 16
dicembre 2002 prot. n. 26878, una proposta transattiva del giudizio pendente, dichiarandosi
disponibile a rinunciare al 30% di quanto spettante al suo cliente, pari a euro
3.700,00, a titolo di risarcimento danni e spese di giuidizio e, quindi, a ricevere la somma di 2.600,00 euro da
ripartirsi in parti uguali tra l'A.Q.P. e Il Comune.
L'eventuale transazione della controversia deve
avvenire entro la prossima udienza del 21 febbraio prossimo venturo
SI PROPONE
Di definire in via
bonaria la controversia di che trattasi, considerata l'oggettiva
corresponsabilitą del Comune di Noicattaro per i danni causati all'abitazione
del sig. Colucci Vito in via Oberdan, riconoscendo il risarcimento dei danni
per 1.000,00 euro omnicomprensive di spese di giudizio e legali .
Il Dirigente di Settore
Avv.
Francesco Lombardo
ESAMINATA la proposta che precede e
ritenutala meritevole di accoglimento;
RITENUTO opportuno, in considerazione
dell’aggravio economico che
deriverebbe dalla prosecuzione del contenzioso, per tutte le parti in
causa, accettare una proposta di
transazione.
VISTA la nota dell'Avv. Sciannameo
Donato del 17.12.2002 prot. n. 26878;
VISTO l’atto di G.C. n.63 del
17.04.2002 di incarico legale nella controversia Colucci c/ Comune;
VISTO il D.Lgs - T.U.E.L. del 18
agosto 2000 n. 267;
AD UNANIMITA' di consensi espressi nei modi e termini
di legge,
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui
si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1. DI
DARE INDIRIZZO per definire in via bonaria la controversia tra il sig. Colucci Vito, l'A.Q.P. e Il
Comune, considerata la presunta oggettiva corresponsabilitą del Comune di
Noicąttaro per i danni causati all'abitazione sita in via Oberdan 202 di
proprietą del citato, con assunzione dell'obligo del risarcimento dei danni
nella misura di un terzo del dovuto pari a euro 1.000,00 comprensive di tutte
le spese di giudizio.
2. DI
DARE mandato al Responsabile del Servizio Affari
legali-Contenzioso per definire la transazione e per impegnare, con propria e successiva
determinazione, la spesa
necessaria al capitolo competente del Bilancio 2003.
3. DI
COMUNICARE il presente atto ai legali difensori dell'A.Q.P. e del
sig. Colucci Vito al fine dell'estinzione del giudizio pendente con
riconoscimento del danno di €
1.000,00 comprese le spese
giudiziarie considerato che la prossima udienza si terrą il 21 Febbraio
prossimo;
4. DI DICHIARARE con
successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n.
267/2000.