COMUNE DI NOICĄTTARO
70016 – Prov. di Bari

 

 

N. 32

 

Seduta del 07/03/2003

Oggetto:

 

RIESAME DETERMINAZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che l'Autoritą per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con nota prot. n.4813/03/Segr./AG 145 del 18/2/2003, pervenuta al Comune per mezzo fax in data 19/2/2003:

a)  ha "segnalato" che la transazione stipulata in data 22/12/1997 tra il Comune di Noicattaro e gli ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale in virtł della delibera della Giunta Municipale n. 804 del 13/12/1997 "č da ritenersi contraria a norme imperative di legge ed il ricorso alla stessa <sembra> essere avvenuto per eludere la normativa sull'evidenza pubblica" per l'affidamento di ulteriori incarichi progettuali;

b)  ha "invitato" l'Amministrazione Comunale "a riesaminare gli atti di affidamento degli incarichi di progettazione in favore degli ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale" successivi alla definizione di detta transazione;

c)  ha "richiesto" di comunicare ad essa Autoritą, ai sensi dell'art.4, commi 6 e 7 della L. n.109/1994, "gli atti conseguentemente assunti al fine sia di garantire l'interesse al ripristino di una situazione di legittimitą, sia di tutelare l'interesse pubblico concreto ed attuale a conseguire la migliore prestazione professionale al minor prezzo possibile nel rispetto della libera concorrenza";

d)  ha "avvertito" l'Amministrazione Comunale che "in caso di esito negativo della procedura di riesame questa Autoritą provvederą ad effettuare la dovuta segnalazione alla Corte dei Conti";

 

ESAMINATI

tutti gli atti dai quali č scaturita la predetta decisione dell'Autoritą di Vigilanza, ed in particolare:

-   la convenzione rep. n.136 del 18/10/1983 stipulata tra il Comune e gli ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale per la progettazione e direzione dei lavori del Piano Particolareggiato degli insediamenti produttivi;

-   gli atti progettuali dagli stessi prodotti e le delibere del Consiglio Comunale che li hanno recepiti;

-   la transazione rep. n. 1049 del 22/12/1997 intervenuta tra il Comune e gli ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale;

-   le delibere che hanno recepito gli ulteriori atti progettuali;

-   l'esposto presentato da un Consigliere Comunale che ha ritenuto sussistenti violazioni di legge ed illiceitą perpetrate dall'Amministrazione sia con la stipula della richiamata transazione sia con l'attribuzione di ulteriori incarichi ai medesimi ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale;

-   le note con le quali il Segretario Comunale, in seguito a siffatto esposto, ha inviato gli atti, per quanto di competenza, sia alla Autoritą di Vigilanza sui Lavori Pubblici, sia alla Procura della Corte dei Conti della Regione Puglia, sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;

-   la decisione prot. n.57656 del 23/9/2002 con la quale la Autoritą di Vigilanza ha motivatamente deciso di "archiviare" il predetto esposto;

-   il successivo esposto con il quale il medesimo Consigliere Comunale ha confermato, precisato e ribadito la sussistenza di violazioni di legge ed illiceitą nell'affidamento degli incarichi agli ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale;

-   la nota istruttoria del 23/11/2002 con la quale l'Autoritą di Vigilanza, in seguito al predetto ulteriore esposto, ha chiesto "chiarimenti" e documentazione "integrativa";

-   le controdeduzioni formulate dal Segretario Generale nonché le memorie ed i pareri resi dal legale che ha assistito il Comune nella fase stragiudiziale anche in sede di audizione dinanzi all'Autoritą di Vigilanza;

 

EVIDENZIATO

-   che tutti gli incarichi professionali a suo tempo conferiti agli ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale sono ormai esauriti per quanto concerne gli atti progettuali e versano nella fase finale per quanto concerne la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza atteso che –come risulta dagli atti e si č riscontrato presso l'Ufficio Tecnico Comunale- č in procinto di essere conclusa la fase dei lavori di urbanizzazione per la realizzazione delle opere primarie del P.I.P.;

-   che emerge dalla giurisprudenza quieta e costante dei Giudici Amministrativi di primo e secondo grado, nonché da unanime dottrina, la sussistenza nel nostro ordinamento di un fermo "principio" che deve guidare l'operato dell'Amministrazione allorquando intende porre in essere un procedimento di annullamento degli atti qual č quello che l'Autoritą di Vigilanza chiede venga posto in essere dal Comune;

-   che tale "principio", per un verso, esige che venga valutato il danno derivante all'Ente, per altro verso, impone la comparazione del vantaggio che deriverebbe all'interesse pubblico dall'eventuale caducazione degli atti, con l'incisione della sfera privata;

-   che la comparazione degli interessi coinvolti (da porre in essere sulla base dei canoni di "imparzialitą", "efficienza" ed "economicitą" di cui all'art.97 della Costituzione ed alla Legge n.241/90), rende manifesto che:

dall'autotutela non deriverebbe alcun vantaggio all'interesse pubblico;

-   invero, l'interesse pubblico subirebbe un danno non solo perché l'opera professionale "utilizzata" dovrebbe, comunque, essere remunerata, ma in quanto dovrebbe essere arrestato il procedimento di realizzazione delle opere pubbliche nella sua fase terminale in attesa che si scelgano -sulla base di nuova gara- altri professionisti, con l'ulteriore detrimento di dover sospendere i lavori e corrispondere penali all'impresa appaltatrice;

-   la violazione del richiamato "principio" schiuderebbe, peraltro, con i professionisti officiati un nuovo contenzioso suscettibile di risolversi con nocumento dell'Ente che ha generato con i suoi atti il loro affidamento;

-   in definitiva, l'esercizio di autotutela allo stato degli atti genererebbe solo nocumento all'Ente;

 

RITENUTO

-   che per le motivazioni sopranzi esposte non sussistono –in questa fase di ultimazione dei lavori del Piano degli insediamenti produttivi- i presupposti per adottare un atto di autotutela;

-   che, per converso non possono essere condivise le ragioni che hanno suffragato la decisione del 18/2/2003 dell'Autoritą di Vigilanza sui Lavori Pubblici  in quanto:

-   la decisione dell'Autoritą di Vigilanza del 18/2/2003 si pone in contrasto con la "motivata" decisione di "archiviazione" della stessa Autoritą datata 23/9/2002 quando alla stessa era gią nota la transazione intervenuta tra le parti e l'affidamento dell'incarico agli stessi professionisti di apportare varianti progettuali;

-    l'Autoritą di Vigilanza ha, inoltre, completamente omesso di considerare:

1)  che la convenzione stipulata il 18/10/1983 č atto valido che non ha mai esaurito i propri effetti;

2)  che a tale convenzione si ricollegano funzionalmente i successivi rapporti professionali per predisporre la "variante" alla progettazione originaria resasi necessaria non per mutata e "nuova" esigenza pianificatoria –come erratamente assume l'Autoritą di Vigilanza e pone alla base della propria decisione- ma per "adeguare" parzialmente il piano a normativa regionale (di rango superiore) nel frattempo intervenuta;

3)  che esplicitamente l'affidamento della Direzione Lavori era prevista nella originaria convenzione;

4)  che i successivi incarichi di coordinatore della sicurezza e di separazione degli atti progettuali per ottenere i finanziamenti POR indispensabili alla concreta realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano, devono essere considerati come atti conseguenziali e connessi sotto i profili funzionali e strutturali all'originario incarico;

5)  che, pertanto, non era applicabile alla fattispecie il sistema di scelta  progettisti disegnato della legge 109/1994;

6)  che la transazione intervenuta tra le parti ha disciplinato i rapporti tra le parti (peraltro consentendo all'Ente un notevole risparmio economico) in piena assonanza con le finalitą dell'originaria convenzione;

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

sulla base dei fatti e degli atti ricostruiti in premessa e per le ragioni esplicitate in motivazione;

 

ESAMINATA  la proposta che precede e ritenutala meritevole di approvazione;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.lgs 267/2000;

 

CON VOTI UNANIMI espressi nei modi e termini di legge,

 

DELIBERA

 

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 

1.   DI DEFINIRE il procedimento di riesame rilevando che non sussistono i "presupposti" per l'adozione di un atto di autotutela in ordine agli incarichi affidati dall'Amministrazione Comunale agli ingg. Cinquepalmi e Pannarale per predisporre la variante al piano di insediamenti produttivi, per la direzione lavori, per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza e per la separazione degli atti progettuali onde ottenere i finanziamenti POR;

 

2.   DI DARE MANDATO al Segretario Generale di inviare il presente deliberato all'Autoritą di Vigilanza dei Lavori Pubblici in riscontro alla determinazione della stessa assunta in data 18/2/2003.