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COMUNE
DI NOICĄTTARO |
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N. 32 |
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Seduta del 07/03/2003 |
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Oggetto: |
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RIESAME DETERMINAZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. |
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VERBALE DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO:
che l'Autoritą per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici, con nota prot. n.4813/03/Segr./AG 145 del
18/2/2003, pervenuta al Comune per mezzo fax in data 19/2/2003:
a) ha "segnalato" che la
transazione stipulata in data 22/12/1997 tra il Comune di Noicattaro e gli
ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale in virtł della delibera della Giunta Municipale
n. 804 del 13/12/1997 "č da ritenersi contraria a norme imperative di
legge ed il ricorso alla stessa <sembra> essere avvenuto per eludere la
normativa sull'evidenza pubblica" per l'affidamento di ulteriori incarichi
progettuali;
b) ha "invitato" l'Amministrazione
Comunale "a riesaminare gli atti di affidamento degli incarichi di
progettazione in favore degli ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale" successivi
alla definizione di detta transazione;
c) ha "richiesto" di comunicare ad
essa Autoritą, ai sensi dell'art.4, commi 6 e 7 della L. n.109/1994, "gli
atti conseguentemente assunti al fine sia di garantire l'interesse al
ripristino di una situazione di legittimitą, sia di tutelare l'interesse
pubblico concreto ed attuale a conseguire la migliore prestazione professionale
al minor prezzo possibile nel rispetto della libera concorrenza";
d) ha "avvertito"
l'Amministrazione Comunale che "in caso di esito negativo della procedura
di riesame questa Autoritą provvederą ad effettuare la dovuta segnalazione alla
Corte dei Conti";
ESAMINATI
tutti gli atti dai quali
č scaturita la predetta decisione dell'Autoritą di Vigilanza, ed in
particolare:
- la convenzione rep. n.136 del
18/10/1983 stipulata tra il Comune e gli ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale per la
progettazione e direzione dei lavori del Piano Particolareggiato degli
insediamenti produttivi;
- gli atti progettuali dagli stessi
prodotti e le delibere del Consiglio Comunale che li hanno recepiti;
- la transazione rep. n. 1049 del 22/12/1997 intervenuta tra il Comune e gli ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale;
- le delibere che hanno recepito gli
ulteriori atti progettuali;
- l'esposto presentato da un
Consigliere Comunale che ha ritenuto sussistenti violazioni di legge ed illiceitą
perpetrate dall'Amministrazione sia con la stipula della richiamata transazione
sia con l'attribuzione di ulteriori incarichi ai medesimi ingg.ri Cinquepalmi e
Pannarale;
- le note con le quali il Segretario
Comunale, in seguito a siffatto esposto, ha inviato gli atti, per quanto di
competenza, sia alla Autoritą di Vigilanza sui Lavori Pubblici, sia alla
Procura della Corte dei Conti della Regione Puglia, sia alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bari;
- la decisione prot. n.57656 del 23/9/2002
con la quale la Autoritą di Vigilanza ha motivatamente deciso di
"archiviare" il predetto esposto;
- il successivo esposto con il quale
il medesimo Consigliere Comunale ha confermato, precisato e ribadito la
sussistenza di violazioni di legge ed illiceitą nell'affidamento degli
incarichi agli ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale;
- la nota istruttoria del 23/11/2002
con la quale l'Autoritą di Vigilanza, in seguito al predetto ulteriore esposto,
ha chiesto "chiarimenti" e documentazione "integrativa";
- le controdeduzioni formulate dal
Segretario Generale nonché le memorie ed i pareri resi dal legale che ha
assistito il Comune nella fase stragiudiziale anche in sede di audizione
dinanzi all'Autoritą di Vigilanza;
EVIDENZIATO
- che tutti gli incarichi professionali
a suo tempo conferiti agli ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale sono ormai esauriti
per quanto concerne gli atti progettuali e versano nella fase finale per quanto
concerne la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza atteso che
–come risulta dagli atti e si č riscontrato presso l'Ufficio Tecnico Comunale-
č in procinto di essere conclusa la fase dei lavori di urbanizzazione per la
realizzazione delle opere primarie del P.I.P.;
- che emerge dalla giurisprudenza
quieta e costante dei Giudici Amministrativi di primo e secondo grado, nonché
da unanime dottrina, la sussistenza nel nostro ordinamento di un fermo
"principio" che deve guidare l'operato dell'Amministrazione
allorquando intende porre in essere un procedimento di annullamento degli atti
qual č quello che l'Autoritą di Vigilanza chiede venga posto in essere dal
Comune;
- che tale "principio", per
un verso, esige che venga valutato il danno derivante all'Ente, per altro
verso, impone la comparazione del vantaggio che deriverebbe all'interesse
pubblico dall'eventuale caducazione degli atti, con l'incisione della sfera
privata;
- che la comparazione degli interessi
coinvolti (da porre in essere sulla base dei canoni di
"imparzialitą", "efficienza" ed "economicitą" di
cui all'art.97 della Costituzione ed alla Legge n.241/90), rende manifesto che:
dall'autotutela
non deriverebbe alcun vantaggio all'interesse pubblico;
- invero, l'interesse pubblico
subirebbe un danno non solo perché l'opera professionale "utilizzata"
dovrebbe, comunque, essere remunerata, ma in quanto dovrebbe essere arrestato
il procedimento di realizzazione delle opere pubbliche nella sua fase terminale
in attesa che si scelgano -sulla base di nuova gara- altri professionisti, con
l'ulteriore detrimento di dover sospendere i lavori e corrispondere penali
all'impresa appaltatrice;
- la violazione del richiamato
"principio" schiuderebbe, peraltro, con i professionisti officiati un
nuovo contenzioso suscettibile di risolversi con nocumento dell'Ente che ha
generato con i suoi atti il loro affidamento;
- in definitiva, l'esercizio di
autotutela allo stato degli atti genererebbe solo nocumento all'Ente;
- che per le motivazioni sopranzi
esposte non sussistono –in questa fase di ultimazione dei lavori del Piano
degli insediamenti produttivi- i presupposti per adottare un atto di
autotutela;
- che, per converso non possono
essere condivise le ragioni che hanno suffragato la decisione del 18/2/2003
dell'Autoritą di Vigilanza sui Lavori Pubblici in quanto:
- la decisione dell'Autoritą di Vigilanza del 18/2/2003 si pone in contrasto con la "motivata" decisione di "archiviazione" della stessa Autoritą datata 23/9/2002 quando alla stessa era gią nota la transazione intervenuta tra le parti e l'affidamento dell'incarico agli stessi professionisti di apportare varianti progettuali;
- l'Autoritą di Vigilanza ha, inoltre, completamente
omesso di considerare:
1) che la convenzione stipulata il
18/10/1983 č atto valido che non ha mai esaurito i propri effetti;
2) che a tale convenzione si ricollegano
funzionalmente i successivi rapporti professionali per predisporre la
"variante" alla progettazione originaria resasi necessaria non per
mutata e "nuova" esigenza pianificatoria –come erratamente assume
l'Autoritą di Vigilanza e pone alla base della propria decisione- ma per
"adeguare" parzialmente il piano a normativa regionale (di rango
superiore) nel frattempo intervenuta;
3) che esplicitamente l'affidamento della
Direzione Lavori era prevista nella originaria convenzione;
4) che i successivi incarichi di
coordinatore della sicurezza e di separazione degli atti progettuali per
ottenere i finanziamenti POR indispensabili alla concreta realizzazione delle
opere di urbanizzazione del Piano, devono essere considerati come atti conseguenziali
e connessi sotto i profili funzionali e strutturali all'originario incarico;
5) che, pertanto, non era applicabile alla
fattispecie il sistema di scelta
progettisti disegnato della legge 109/1994;
6) che la transazione intervenuta tra le
parti ha disciplinato i rapporti tra le parti (peraltro consentendo all'Ente un
notevole risparmio economico) in piena assonanza con le finalitą
dell'originaria convenzione;
sulla base dei fatti e
degli atti ricostruiti in premessa e per le ragioni esplicitate in motivazione;
ESAMINATA la proposta che precede e ritenutala
meritevole di approvazione;
VISTI i
pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267;
VISTO il
D.lgs 267/2000;
CON VOTI
UNANIMI espressi nei modi e termini di legge,
per le ragioni
espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. DI DEFINIRE il
procedimento di riesame rilevando che non sussistono i "presupposti"
per l'adozione di un atto di autotutela in ordine agli incarichi affidati
dall'Amministrazione Comunale agli ingg. Cinquepalmi e Pannarale per
predisporre la variante al piano di insediamenti produttivi, per la direzione
lavori, per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza e per
la separazione degli atti progettuali onde ottenere i finanziamenti POR;
2. DI DARE MANDATO al
Segretario Generale di inviare il presente deliberato all'Autoritą di Vigilanza
dei Lavori Pubblici in riscontro alla determinazione della stessa assunta in
data 18/2/2003.