|
|
COMUNE
DI NOICĄTTARO |
|
N. 36 |
|
Seduta del 12/03/2003 |
|
Oggetto: |
||
|
|
||
|
COMUNE DI NOICĄTTARO C/ AUTORITĄ PER LA VIGILANZA SUI LL.PP.. RICORSO AL TAR LAZIO. AFFIDAMENTO INCARICO. ATTO DI INDIRIZZO. |
||
VERBALE DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
|
||
PREMESSA
L'Autoritą per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici, con nota del 18/2/2003, ha “segnalato” che la
transazione stipulata in data 22/12/1997 tra il Comune di Noicąttaro e gli
Ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale, approvata dalla delibera della Giunta
Municipale n. 804 del 13/12/1997, "č da ritenersi contraria a norme
imperative di legge ed il ricorso alla stessa sembra essere avvenuto per
eludere la normativa sull'evidenza pubblica" per l'affidamento di
ulteriori incarichi progettuali.
In conseguenza l’Autoritą per la Vigilanza ha "invitato" l'Amministrazione Comunale "a riesaminare gli atti di affidamento degli incarichi di progettazione" successivi alla definizione di detta transazione.
Con delibera di G.M. n.32 del 07.03.2003
l’Amministrazione, dopo aver
riesaminato tutti gli atti dai quali č scaturita la predetta decisione
dell'Autoritą di Vigilanza, dopo aver esaminato le determinazioni assunte
dall’Autoritą stessa e aver
rilevato le loro contraddittorietą, ha definito il procedimento di riesame
ritenendo che non sussistono i presupposti per l’adozione di un atto di
autotutela in ordine agli incarichi affidati.
La determinazione
dell’Autoritą di Vigilanza del 18/02/2003, tuttavia, sembra viziata per errori
nei presupposti di fatto e per eccesso di potere sotto il profilo della
contraddittorietą ed illogicitą manifesta per diverse ragioni. Infatti, la
decisione dell'Autoritą di Vigilanza si pone in contrasto con la
"motivata" decisione di "archiviazione" della stessa Autoritą
datata 23/9/2002, quando alla stessa era gią nota la transazione intervenuta
tra le parti e l'affidamento dell'incarico agli stessi professionisti di
apportare varianti progettuali. L’Autoritą, inoltre, ha omesso di considerare
che la convenzione stipulata precedentemente il 18/10/1983 č atto valido che
non ha mai esaurito i propri effetti e che alla stessa si ricollegano
funzionalmente i successivi rapporti professionali per predisporre la
"variante" alla progettazione originaria resasi necessaria per
"adeguare" parzialmente il piano a normativa regionale (di rango
superiore) nel frattempo intervenuta. Ancora l’Autoritą non ha considerato che
i successivi incarichi dovessero ritenersi atti conseguenziali e connessi sotto
i profili funzionali e strutturali all'originario incarico con la conseguenza
di escludere la configurazione quali nuovi e separati incarichi soggetti ad una
nuova normativa sopravvenuta.
La suddetta
determinazione imponendo all’Amministrazione un riesame dell’affidamento degli
incarichi ha implicitamente considerato illegittime le sottostanti delibere per
un preteso contrasto con la normativa di settore.
La caducazione di tali
atti comporterebbe un danno all’interesse pubblico di realizzare le opere
pubbliche che si trovano attualmente in una fase di ultimazione.
Che l’Autoritą di Vigilanza ha un sostanziale potere
di segnalazione di eventuali irregolaritą ad altre autoritą nel caso di specie
il potere esercitato si sostanzia in una imposizione di annullamento in sede di
autotutela di atti sul presupposto di una loro presunta illegittimitą. Al
riguardo si rileva che in tal modo qualsiasi atto potrebbe essere caducato, pur
avendo esplicato tutta la sua efficacia e creato delle situazioni consolidate,
a distanza di anni senza alcuna salvaguardia e comparazione di interessi
pubblici che invece spetterebbe solamente ai poteri discrezionali dell’Ente.
Pertanto non solo si ritiene ammissibile un ricorso
contro un provvedimento adottato da una Autoritą Amministrativa indipendente ma
esso č necessario quando il provvedimento ha una forte capacitą lesiva perché
si sostanzia in una decisione che mira a creare un’obbligatoria autotutela
sulla base di un "accertamento irreversibile di illegittimitą" delle
delibere adottate successivamente alla transazione che potrebbe avere
conseguenze ulteriori su atti che ormai hanno esaurito la loro efficacia..
Nel caso di specie il provvedimento per le ragioni esposte in premessa appare
illegittimo.
Quindi si propone:
-di impugnare la determinazione dell’Autoritą di
Vigilanza sui lavori pubblici del 18/02/03 dinanzi al T:A.R.;
- di incaricare un legale per la tutela delle
regioni del Comune nel relativo giudizio.
|
Il Dirigente del Settore AA GG |
Avv. Francesco Lombardo |
ESAMINATA la proposta che precede e
ritenutala meritevole di accoglimento;
VISTA la delibera di G.C. n.32 del
7.03.2003;
VISTO il parere dell'Avv. Franco
Gagliardi La Gala del 4.03.2003 prot. n. 4469;
VISTO il
Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto
di Giunta Comunale n.168/2002;
VISTO il
D.Lgs - T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’atto di G.C. n. 19/2003
contenente la “Nuova articolazione degli uffici e dei servizi”.
VISTA la disposizione dirigenziale n.
3698 del 19/02/2002, di conferimento incarico al Responsabile del Servizio
“Affari Legali-Contenzioso”;
PRESO ATTO dell’attestazione per la
copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del 4°
comma dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;
AD UNANIMITA' di consensi espressi nei
modi e termini di legge,
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui
si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1)-DI PRENDERE ATTO del
parere del consulente legale avv. F.co Gagliardi La Gala in merito alla
decisione dell’Autoritą di Vigilanza notificata a questo Comune in data
20.02.2003;
2)-DI PRENDERE ATTO, altresģ
che la Giunta ha definito il
riesame degli atti di affidamento degli incarichi di progettazione in favore
dell’ing. Cinquepalmi e Pannarale con esito negativo.
3)-DI IMPUGNARE, di conseguenza, la
decisione per l’Autoritą di Vigilanza sui LL.PP. presso il Tar Lazio
affidandone l’incarico all’Avv. F.co Gagliardi La Gala.
4)-DI AUTORIZZARE il Sindaco a
rappresentare il Comune di Noicattaro nei giudizi di cui trattasi ed a
conferire il relativo mandato.
5)-DI AUTORIZZARE l'ufficio
Contenzioso ad adottare l’eventuale provvedimento di spesa e a trasmettere al citato legale quanto
necessita per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi.
Con
successiva ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del
d. lgs. N. 267/2000.