COMUNE DI NOICĄTTARO
70016 – Prov. di Bari

 

 

N. 36

 

Seduta del 12/03/2003

Oggetto:

 

COMUNE DI NOICĄTTARO C/ AUTORITĄ PER LA  VIGILANZA SUI LL.PP.. RICORSO AL TAR LAZIO. AFFIDAMENTO INCARICO. ATTO DI INDIRIZZO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSA

L'Autoritą per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con nota del 18/2/2003, ha “segnalato” che la transazione stipulata in data 22/12/1997 tra il Comune di Noicąttaro e gli Ingg.ri Cinquepalmi e Pannarale, approvata dalla delibera della Giunta Municipale n. 804 del 13/12/1997, "č da ritenersi contraria a norme imperative di legge ed il ricorso alla stessa sembra essere avvenuto per eludere la normativa sull'evidenza pubblica" per l'affidamento di ulteriori incarichi progettuali.

In conseguenza l’Autoritą per la Vigilanza ha "invitato" l'Amministrazione Comunale "a riesaminare gli atti di affidamento degli incarichi di progettazione" successivi alla definizione di detta transazione.

Con delibera di G.M. n.32 del 07.03.2003 l’Amministrazione, dopo aver  riesaminato tutti gli atti dai quali č scaturita la predetta decisione dell'Autoritą di Vigilanza, dopo aver esaminato le determinazioni assunte dall’Autoritą  stessa e aver rilevato le loro contraddittorietą, ha definito il procedimento di riesame ritenendo che non sussistono i presupposti per l’adozione di un atto di autotutela in ordine agli incarichi affidati.

La determinazione dell’Autoritą di Vigilanza del 18/02/2003, tuttavia, sembra viziata per errori nei presupposti di fatto e per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietą ed illogicitą manifesta per diverse ragioni. Infatti, la decisione dell'Autoritą di Vigilanza si pone in contrasto con la "motivata" decisione di "archiviazione" della stessa Autoritą datata 23/9/2002, quando alla stessa era gią nota la transazione intervenuta tra le parti e l'affidamento dell'incarico agli stessi professionisti di apportare varianti progettuali. L’Autoritą, inoltre, ha omesso di considerare che la convenzione stipulata precedentemente il 18/10/1983 č atto valido che non ha mai esaurito i propri effetti e che alla stessa si ricollegano funzionalmente i successivi rapporti professionali per predisporre la "variante" alla progettazione originaria resasi necessaria per "adeguare" parzialmente il piano a normativa regionale (di rango superiore) nel frattempo intervenuta. Ancora l’Autoritą non ha considerato che i successivi incarichi dovessero ritenersi atti conseguenziali e connessi sotto i profili funzionali e strutturali all'originario incarico con la conseguenza di escludere la configurazione quali nuovi e separati incarichi soggetti ad una nuova normativa sopravvenuta.

La suddetta determinazione imponendo all’Amministrazione un riesame dell’affidamento degli incarichi ha implicitamente considerato illegittime le sottostanti delibere per un preteso contrasto con la normativa di settore.

La caducazione di tali atti comporterebbe un danno all’interesse pubblico di realizzare le opere pubbliche che si trovano attualmente in una fase di ultimazione.

 

PROPOSTA TECNICA

Che l’Autoritą di Vigilanza ha un sostanziale potere di segnalazione di eventuali irregolaritą ad altre autoritą nel caso di specie il potere esercitato si sostanzia in una imposizione di annullamento in sede di autotutela di atti sul presupposto di una loro presunta illegittimitą. Al riguardo si rileva che in tal modo qualsiasi atto potrebbe essere caducato, pur avendo esplicato tutta la sua efficacia e creato delle situazioni consolidate, a distanza di anni senza alcuna salvaguardia e comparazione di interessi pubblici che invece spetterebbe solamente ai poteri discrezionali dell’Ente.

Pertanto non solo si ritiene ammissibile un ricorso contro un provvedimento adottato da una Autoritą Amministrativa indipendente ma esso č necessario quando il provvedimento ha una forte capacitą lesiva perché si sostanzia in una decisione che mira a creare un’obbligatoria autotutela sulla base di un "accertamento irreversibile di illegittimitą" delle delibere adottate successivamente alla transazione che potrebbe avere conseguenze ulteriori su atti che ormai hanno esaurito la loro efficacia..

Nel caso di specie il  provvedimento per le ragioni esposte in premessa appare illegittimo.

Quindi si propone:

-di impugnare la determinazione dell’Autoritą di Vigilanza sui lavori pubblici del 18/02/03 dinanzi al T:A.R.;

- di incaricare un legale per la tutela delle regioni del Comune nel relativo giudizio.

 

   Il Dirigente del Settore AA GG

Avv. Francesco Lombardo

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

ESAMINATA la proposta che precede e ritenutala meritevole di accoglimento;

 

VISTA la delibera di G.C. n.32 del 7.03.2003;

 

VISTO il parere dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala del 4.03.2003 prot. n. 4469;

 

VISTO il Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta Comunale n.168/2002;

VISTO il D.Lgs - T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l’atto di G.C. n. 19/2003 contenente la “Nuova articolazione degli uffici e dei servizi”.

VISTA la disposizione dirigenziale n. 3698 del 19/02/2002, di conferimento incarico al Responsabile del Servizio “Affari Legali-Contenzioso”;

 

PRESO ATTO dell’attestazione per la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

 

AD UNANIMITA' di consensi espressi nei modi e termini di legge,

 

D E L I B E R A

 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

 

1)-DI PRENDERE ATTO del parere del consulente legale avv. F.co Gagliardi La Gala in merito alla decisione dell’Autoritą di Vigilanza notificata a questo Comune in data 20.02.2003;

 

2)-DI PRENDERE ATTO, altresģ che la Giunta ha definito  il riesame degli atti di affidamento degli incarichi di progettazione in favore dell’ing. Cinquepalmi e Pannarale con esito negativo.

 

3)-DI IMPUGNARE, di conseguenza, la decisione per l’Autoritą di Vigilanza sui LL.PP. presso il Tar Lazio affidandone l’incarico all’Avv. F.co Gagliardi La Gala.

 

4)-DI AUTORIZZARE il Sindaco a rappresentare il Comune di Noicattaro nei giudizi di cui trattasi ed a conferire il relativo mandato.

 

5)-DI AUTORIZZARE l'ufficio Contenzioso ad adottare l’eventuale provvedimento di spesa e a  trasmettere al citato legale quanto necessita per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Con successiva ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.