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COMUNE
DI NOICĄTTARO |
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N. 37 |
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Seduta del 12/03/2003 |
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Oggetto: |
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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. PUGLIA SEZ. DI BARI A SEGUITO DI RICORSO PRESENTATO DA PARTE DEL SIG. SETTANNI MICHELE PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELL'ORDINANZA N. 75/2002. NOMINA LEGALE. ATTO DI INDIRIZZO. |
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VERBALE DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Premessa:
In
data 22/01/2002, con diffida della A.S.L. BA/4 assunta a ns. prot. il
30/01/2002 col n. 1717, si imponeva al sig. Michele SETTANNI, di porre in
essere tutti gli accorgimenti necessari alla riduzione del rumore prodotto
dall'attivitą di "frantoio oleario" in Corso Roma, 59 di cui č
titolare;
Con propria ordinanza n. 7 del 18 Febbraio 2002, il Funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa disponeva l'osservanza della diffida dell'A.S.L. BA/4 da parte del sig. SETTANNI, assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per eliminare la rumorositą degli impianti tecnici, obbligando lo stesso a produrre una relazione fonometrica firmata da un tecnico abilitato che attestasse tutti gli accorgimenti adottati per l'eliminazione degli inconvenienti contestati;
Con
nota n. 3175/P.M. del 02/10/2002 il sig. SETTANNI chiedeva un'autorizzazione
temporanea di gg. 15 per la ripresa dell'attivitą produttiva del frantoio al
fine di effettuare tutte le verifiche acustiche necessarie, con l'attivitą
dell'opificio a pieno regime, allegando alla stessa nota la relazione tecnica
delle opere di bonifica eseguite;
L'autorizzazione
provvisoria, su invito anche della competente A.S.L. BA/4, veniva concessa con
Ordinanza sindacale n. 3556/P.M. del 25 Ottobre 2002, previo rilascio, da parte
dell'A.S.L. BA/4 delle attestazioni igienico-sanitarie e l'impegno da parte del
SETTANNI a presentare nei tempi stabiliti la relazione fonometrica redatta da
un tecnico specializzato;
Nel
contempo pervenivano, da parte della sig.ra RAGONE Giovanna, rappresentata
dallo Studio Legale Luigi RIZZO, alcune diffide ad evitare la ripresa
dell'attivitą del frantoio senza prima aver fatto rispettare tutte le norme in
materia di igiene, sicurezza sul lavoro e degli impianti produttivi connessi
alla suddetta attivitą;
In
data 13 Novembre 2002, con nota prot. n. 24145, il sig. SETTANNI trasmetteva la
relazione fonometrica relativa alle emissioni acustiche dell'attivitą del
frantoio oleario, a firma dell'arch. Francesco LAUDADIO;
L'A.S.L.
BA/4, vista la relazione fonometrica dell'arch. LAUDADIO e il parere tecnico del P.M.P.
dell'A.U.S.L. BA/4, con nota n. 24471 del 18 Novembre 2002, invitava il Sindaco a emettere
ordinanza di sospensione dell'attivitą molitoria del sig. SETTANNI;
In
conseguenza, il Responsabile del V° Settore del Comune di Noicąttaro con
ordinanza n. 75 del 19.11.2002 disponeva la sospensione dell'attivitą di
frantoio oleario del Sig. SETTANNI Michele, a tempo indeterminato, e revocava
l'autorizzazione sanitaria n. 14 del 20.10.1995 rilasciata dal Sindaco.
Il
sig. SETTANNI Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo LASORELLA, con
ricorso al T.A.R. Puglia - Bari, notificato a questo Comune 21 Gennaio 2003, ha
chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n. 75/2002 Reg. Gen.
e n. 43/2002/P.M. del 19.11.2002 con la quale si disponeva la sospensione
dell'attivitą di frantoio oleario, nonché degli effetti del provvedimento
impugnato.
CONSIDERATO l’interesse preminente di
questa amministrazione alla difesa della legittimitą dei propri atti;
RITENUTO di difendere tale interesse nei modi e nelle sedi
opportune,
SI PROPONE:
1. DI RESISTERE, per quanto in premessa evidenziato,
nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. PUGLIA – sez. di Bari - dal sig.
SETTANNI Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo LASORELLA;
2. DI COSTITUIRSI in giudizio dinanzi al T.A.R.
PUGLIA – sez. di Bari -allo scopo di contestare la fondatezza del ricorso
presentato dal sig. SETTANNI Michele;
3. DI CONFERIRE l'incarico legale all'Avv. Franco
Gagliardi La Gala quale procuratore e difensore delle ragioni ed interessi del
Comune.
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO Dr. Filippo Ardito
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ESAMINATA proposta del Responsabile del
servizio e ritenutola meritevole di accoglimento;
VISTO l’art. 50, comma 2, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 che individua nel Sindaco l’organo competente alla
rappresentanza del Comune;
VISTO lo
Statuto Comunale;
VISTO il
parere come innanzi espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO del
visto di conformitą del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti, cosģ, come espresso, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 dal Segretario
Generale;
Ad unanimitą di
consensi, espressi ed accertati per alzata di mano,
per i motivi esposti in
narrativa:
1. DI RESISTERE, per
quanto in premessa evidenziato, nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. PUGLIA
– sez. di Bari - presentato dal sig. SETTANNI Michele, rappresentato e difeso
dall'avv. Vincenzo LASORELLA;
2. DI COSTITUIRSI in giudizio dinanzi al T.A.R. PUGLIA –
sez. di Bari -allo scopo di contestare la fondatezza del ricorso presentato dal
sig. SETTANNI Michele;
3. DI CONFERIRE
l'incarico legale all'Avv. Franco Gagliardi La Gala quale procuratore e difensore delle ragioni ed interessi del
Comune, per resistere dinanzi
al T.A.R. PUGLIA – sez. di Bari - a fronte del ricorso di cui trattasi.
4. DI
AUTORIZZARE il Sindaco a rappresentare il Comune nel giudizio di cui
trattasi e conferire il relativo mandato di costituzione in giudizio.
5. DI
DARE INDIRIZZO al Responsabile dell'ufficio Contenzioso di dare
esecuzione al presente atto e
quindi di adottare i relativi provvedimenti di spesa con quant'altro necessita per l'espletamento
dell'incarico di che trattasi.
LA
GIUNTA COMUNALE
Con
successiva ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del
d.lgs. n. 267/2000.