COMUNE DI NOICĄTTARO
70016 – Prov. di Bari

 

 

N. 37

 

Seduta del 12/03/2003

Oggetto:

 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL  T.A.R. PUGLIA SEZ. DI BARI  A SEGUITO  DI RICORSO PRESENTATO DA PARTE DEL SIG. SETTANNI MICHELE PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELL'ORDINANZA N. 75/2002. NOMINA LEGALE. ATTO DI INDIRIZZO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Premessa:

   In data 22/01/2002, con diffida della A.S.L. BA/4 assunta a ns. prot. il 30/01/2002 col n. 1717, si imponeva al sig. Michele SETTANNI, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari alla riduzione del rumore prodotto dall'attivitą di "frantoio oleario" in Corso Roma, 59 di cui č titolare;

   Con propria ordinanza n. 7 del 18 Febbraio 2002, il Funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa disponeva l'osservanza della diffida dell'A.S.L. BA/4 da parte del  sig. SETTANNI, assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per eliminare la rumorositą degli impianti tecnici, obbligando lo stesso a produrre una relazione fonometrica firmata da un tecnico abilitato che attestasse tutti gli accorgimenti adottati per l'eliminazione degli inconvenienti contestati;

   Con nota n. 3175/P.M. del 02/10/2002 il sig. SETTANNI chiedeva un'autorizzazione temporanea di gg. 15 per la ripresa dell'attivitą produttiva del frantoio al fine di effettuare tutte le verifiche acustiche necessarie, con l'attivitą dell'opificio a pieno regime, allegando alla stessa nota la relazione tecnica delle opere di bonifica eseguite;

   L'autorizzazione provvisoria, su invito anche della competente A.S.L. BA/4, veniva concessa con Ordinanza sindacale n. 3556/P.M. del 25 Ottobre 2002, previo rilascio, da parte dell'A.S.L. BA/4 delle attestazioni igienico-sanitarie e l'impegno da parte del SETTANNI a presentare nei tempi stabiliti la relazione fonometrica redatta da un tecnico specializzato;

   Nel contempo pervenivano, da parte della sig.ra RAGONE Giovanna, rappresentata dallo Studio Legale Luigi RIZZO, alcune diffide ad evitare la ripresa dell'attivitą del frantoio senza prima aver fatto rispettare tutte le norme in materia di igiene, sicurezza sul lavoro e degli impianti produttivi connessi alla suddetta attivitą;

   In data 13 Novembre 2002, con nota prot. n. 24145, il sig. SETTANNI trasmetteva la relazione fonometrica relativa alle emissioni acustiche dell'attivitą del frantoio oleario, a firma dell'arch. Francesco LAUDADIO;

   L'A.S.L. BA/4, vista la relazione fonometrica dell'arch. LAUDADIO  e il parere tecnico del P.M.P. dell'A.U.S.L. BA/4, con nota n. 24471 del 18 Novembre 2002,  invitava il Sindaco a emettere ordinanza di sospensione dell'attivitą molitoria del sig. SETTANNI;

   In conseguenza, il Responsabile del V° Settore del Comune di Noicąttaro con ordinanza n. 75 del 19.11.2002 disponeva la sospensione dell'attivitą di frantoio oleario del Sig. SETTANNI Michele, a tempo indeterminato, e revocava l'autorizzazione sanitaria n. 14 del 20.10.1995 rilasciata dal Sindaco.

   Il sig. SETTANNI Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo LASORELLA, con ricorso al T.A.R. Puglia - Bari, notificato a questo Comune 21 Gennaio 2003, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n. 75/2002 Reg. Gen. e n. 43/2002/P.M. del 19.11.2002 con la quale si disponeva la sospensione dell'attivitą di frantoio oleario, nonché degli effetti del provvedimento impugnato.

 

CONSIDERATO l’interesse preminente di questa amministrazione alla difesa della legittimitą dei propri atti;

RITENUTO di difendere  tale interesse nei modi e nelle sedi opportune,

 

SI PROPONE:

 

1.   DI RESISTERE, per quanto in premessa evidenziato, nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. PUGLIA – sez. di Bari - dal sig. SETTANNI Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo LASORELLA;

 

2.   DI COSTITUIRSI in giudizio dinanzi al T.A.R. PUGLIA – sez. di Bari -allo scopo di contestare la fondatezza del ricorso presentato dal sig. SETTANNI Michele;

 

3.   DI CONFERIRE l'incarico legale all'Avv. Franco Gagliardi La Gala quale procuratore e difensore delle ragioni ed interessi del Comune.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Filippo Ardito

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

ESAMINATA proposta del Responsabile del servizio e ritenutola meritevole di accoglimento;

 

VISTO l’art. 50, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che individua nel Sindaco l’organo competente alla rappresentanza del Comune;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere come innanzi espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO del visto di conformitą del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, cosģ, come espresso, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 dal Segretario Generale;

 

Ad unanimitą di consensi, espressi ed accertati per alzata di mano,

per i motivi esposti in narrativa:

D E L I B E R A

 

1.        DI RESISTERE, per quanto in premessa evidenziato, nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. PUGLIA – sez. di Bari - presentato dal sig. SETTANNI Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo LASORELLA;

 

2.        DI COSTITUIRSI  in giudizio dinanzi al T.A.R. PUGLIA – sez. di Bari -allo scopo di contestare la fondatezza del ricorso presentato dal sig. SETTANNI Michele;

 

3.        DI CONFERIRE l'incarico legale all'Avv. Franco Gagliardi La Gala  quale procuratore e difensore delle ragioni ed interessi del Comune, per    resistere dinanzi al T.A.R. PUGLIA – sez. di Bari - a fronte del  ricorso di cui trattasi.

 

4.        DI AUTORIZZARE il Sindaco a rappresentare il Comune nel giudizio di cui trattasi e conferire il relativo mandato di costituzione in giudizio.

 

5.        DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell'ufficio Contenzioso di dare esecuzione al presente atto  e quindi di adottare i relativi provvedimenti  di spesa con quant'altro necessita per l'espletamento dell'incarico di che trattasi.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.