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COMUNE
DI NOICĄTTARO |
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N. 44 |
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Seduta del 19/03/2003 |
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Oggetto: |
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IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO. |
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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L’Assessore alle “Attivitą
Economiche e Produttive”, Avv. Raffaele SANSONETTI, riferisce
sull’argomento all’o.d.g. e relaziona quanto segue:
Il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
inerente la “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a
norma dell’art. 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, come
modificato dal successivo Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n. 346, ha
assegnato nuove competenze ai Comuni, chiamati a svolgere un ruolo fondamentale
nel processo di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti.
Detto Decreto, fra gli altri compiti, trasferisce ai Comuni quello del rilascio
delle autorizzazioni all’esercizio dell’attivitą;
Pertanto, in materia di nuova realizzazione o
ristrutturazione di impianti di distribuzione di carburanti la normativa
vigente impone ai Comuni di costituire una Commissione di Collaudo che
verifichi tutte le prescrizioni e i provvedimenti emessi dai vari Enti ed
Uffici coinvolti nel procedimento.
Per le motivazioni innanzi indicate si č affidato
alla competente struttura “S.U.A.P.” il compito di predisporre la
presente deliberazione con la quale, sulla scorta della relazione del
Responsabile del Servizio, di seguito riportata, si provvede alla costituzione
della precitata Commissione di Collaudo.
PREMESSO che
il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, recante la “Razionalizzazione del sistema
di distribuzione dei carburanti”, stabilisce che:
l'installazione e l'esercizio di impianti di
distribuzione carburanti, sono attivitą liberamente esercitate sulla base
dell'autorizzazione del Comune in cui essa č esercitata;
l'autorizzazione unica, rilasciata unitamente alle
necessarie concessioni edilizie, č subordinata esclusivamente alla verifica
della conformitą dell’impianto alle disposizioni del piano regolatore, alle
prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale
e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici
nonché alle norme di indirizzo programmatico della Regione;
CHE
l’Assessorato Regionale I.C.A. - Settore Commercio - Ufficio Carburanti, a
seguito delle variazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 32/98,
ha ritenuto dover puntualizzare come le stesse incidessero sul piano di
razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti approvato con la Legge
Regionale 20 aprile 1990, n. 13, modificata con la Legge Regionale 1 settembre
1993, n. 20, e con circolare esplicativa del 18 febbraio 1999, prot. 38/885, ha
riassunto i mutamenti sopravvenuti nelle richiamate Leggi Regionali n. 13/90 e
20/93 puntualizzando che il Comune dovrą provvedere, ai sensi dell’art. 34
della Legge Regionale n. 13/90, al previsto collaudo;
CHE,
sempre in merito al collaudo, l’art. 25 della Deliberazione di Giunta Regionale
19 gennaio 2000, n. 11, cosģ recita: “Gli impianti esistenti possono
procedere a potenziamenti e modifiche cosģ come stabilito dall’art. 17 della
Legge Regionale 13/90 e ribadite con circolare esplicativa n. 38/885 del
18.02.1999. In particolare č necessario precisare che, qualora le modifiche
interessano la ristrutturazione completa dell’impianto, č necessario provvedere
al collaudo dell’impianto da parte della commissione di collaudo da istituire
da parte del Comune Competente”;
CHE
l’Assessorato Regionale I.C.A., infine, con nota informativa prot. n. 38/772
del 05.02.2001, sempre in merito alla Commissione di Collaudo di cui all’art.
34 della Legge Regionale n. 13/90, ha precisato che “l’Amministrazione
Comunale provvede ad istituire la commissione di collaudo sugli impianti di
distribuzione carburanti interessata ad operare nei seguenti casi:
nuova
installazione;
potenziamento
con nuovo prodotto;
ristrutturazione
completa dell’impianto”.
CHE della Commissione di Collaudo, incaricata di
verificare il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle
concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed
artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione, devono far
parte i rappresentanti delle Amministrazioni di Settore coinvolte nel
Procedimento Unico di Autorizzazione;
CHE per
tutto quanto precede e sulla scorta dell’istanza di collaudo, inoltrata dalla
societą “KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.” ed assunta a protocollo in data
13.11.2002 al n. 24118, si rende necessario costituire l’apposita Commissione
che, attraverso apposita Conferenza dei Servizi, avrą il compito di provvedere
al collaudo del relativo impianto di distribuzione carburanti, con validitą
della stessa fino all’approvazione della disciplina prevista dal Decreto
Legislativo n. 32/98;
VISTO
l’art. 10 della legge 24.11.2000, n. 340 che nel modificare l’art. 14-bis della
legge 7.08.1990, n. 241, introdotto dall’art. 17, comma 5, della legge
15.05.1997 n. 127, ha ammesso, su
motivata e documentata richiesta dell’interessato ed i cui costi sono a carico
del richiedente, la convocazione della “Conferenza di Servizi” per progetti di particolare
complessitą;
CHE per
quanto innanzi, il collaudo comporterą, con oneri a carico del richiedente, il
riconoscimento di un gettone di presenza pari ad €. 40,00, comprensivo anche
delle eventuali spese vive sostenute, da riconoscersi in favore di ciascun
esperto delle diverse Amministrazioni di Settore, atteso che trattasi di
servizio reso a privato cittadino;
CHE
dette somme, prima dell’esperimento della “Conferenza-Collaudo”, saranno
introitate a mezzo versamento su conto corrente postale n. 18291708 intestato
al Comune di Noicąttaro - Servizio di Tesoreria, citando nella causale “Spese
di Commissione di Collaudo impianto distribuzione Carburanti”, con obbligo
per il Comune di liquidare, agli aventi titolo, le spettanze introitate;
Per
tutto quanto precede
1. DI ISTITUIRE la
Commissione Comunale di Collaudo per gli impianti di distribuzione carburanti,
incaricata di verificare il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali e
quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni
storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione,
dando atto che la stessa sarą valida fino all’approvazione della disciplina
prevista dal Decreto Legislativo n. 32/98;
2. DI DARE ATTO che
la “Commissione di Collaudo” sarą composta dai Rappresentanti delle
Amministrazioni di Settore coinvolte nel Procedimento Unico di Autorizzazione,
ed in particolare:
Responsabile della Struttura Operativa “S.U.A.P.”;
Responsabile della Polizia Municipale;
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale -
Edilizia Privata;
Responsabile Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco;
Responsabile U.T.F.;
Responsabile A.S.L. BA/4;
Responsabile Ente Proprietario della Strada -
Provincia - (qualora l’impianto sia ubicato su strada provinciale).
3. DI DARE ATTO che
gli oneri per la “Conferenza-Collaudo” saranno a carico del richiedente che
provvederą, mediante versamento sul conto corrente postale n. 18291708
intestato al Comune di Noicąttaro - Servizio di Tesoreria, a riconoscere in
favore di ciascun esperto delle diverse amministrazioni di settore un gettone
di presenza pari ad €. 40,00, comprensivo anche delle eventuali spese vive
sostenute, con obbligo per il Comune di liquidare, agli aventi titolo, le
spettanze introitate;
4. DI STABILIRE che
detti oneri saranno introitati al Bilancio 2003 e segnatamente al Capitolo 2700 rubricato “Rimborso spese per
servizi in conto terzi”, dando atto che la relativa spesa graverą sul
Capitolo 6300 rubricato “Servizi per conto di terzi”;
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Il Funzionario Responsabile |
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Dott. Oscar RUBINO |
VISTA la
relazione dell’Assessore alle Attivitą Economiche e Produttive Avv. Raffaele
SANSONETTI;
RITENUTA
meritevole di approvazione la “proposta tecnica”, dinanzi riportata,
sottoscritta dal Funzionario Responsabile Dott. Oscar RUBINO;
VISTO il “T.U.EE.LL.”,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il
Decreto Legislativo n. 32/98, come modificato dal Decreto Legislativo n.
346/99;
VISTA la
circolare esplicativa prot. n. 38/885 del 18.02.1999 dell’Assessorato Regionale
I.C.A.;
VISTO
l’art. 25 della Legge Regionale n. 11/2000;
VISTA la
nota informativa dell’Assessorato Regionale I.C.A., prot. n. 38/722 del
05.02.2001;
VISTO
l’art. 10 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTO il
parere favorevole di regolaritą tecnica del Funzionario Responsabile, espresso
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “T.U.EE.LL.”, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il
parere di regolaritą contabile del Responsabile di Ragioneria, giusta art. 49
del “T.U.EE.LL.”, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
ACCERTATA la
regolaritą della documentazione in atti;
A VOTI UNANIMI,
resi nei modi e termini di legge,
1. DI ISTITUIRE la
Commissione Comunale di Collaudo per gli impianti di distribuzione carburanti,
incaricata di verificare il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali e
quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni
storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione,
dando atto che la stessa sarą valida fino all’approvazione della disciplina
prevista dal Decreto Legislativo n. 32/98;
2. DI DARE ATTO che
la “Commissione di Collaudo“ sarą composta dai Rappresentanti delle
Amministrazioni di Settore coinvolte nel Procedimento Unico di Autorizzazione,
ed in particolare:
Responsabile della Struttura Operativa “S.U.A.P.”;
Responsabile della Polizia Municipale;
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale -
Edilizia Privata;
Responsabile Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco;
Responsabile U.T.F.;
Responsabile A.S.L. BA/4;
Responsabile Ente Proprietario della Strada -
Provincia - (qualora l’impianto sia ubicato su strada provinciale).
3. DI DARE ATTO che
gli oneri per la “Conferenza-Collaudo” saranno a carico del richiedente che
provvederą, mediante versamento sul conto corrente postale n. 18291708 intestato
al Comune di Noicąttaro - Servizio di Tesoreria, a riconoscere in favore di
ciascun esperto delle diverse amministrazioni di settore un gettone di presenza
pari ad €. 40,00, comprensivo anche delle eventuali spese vive sostenute, con
obbligo per il Comune di liquidare, agli aventi titolo, le spettanze
introitate;
4. DI STABILIRE che
detti oneri saranno introitati al Bilancio 2003 e segnatamente al Capitolo 2700 rubricato “Rimborso spese per
servizi in conto terzi”, dando atto che la relativa spesa graverą sul
Capitolo 6300 rubricato “Servizi per conto di terzi”, previa adozione di
apposito provvedimento di liquidazione.
successivamente,
stante l'urgenza di provvedere in merito,
A VOTI UNANIMI,
resi nei modi e termini di legge,
DI
DICHIARARE il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.