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COMUNE
DI NOICĄTTARO |
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N. 57 |
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Seduta del 02/04/2003 |
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Oggetto: SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BARI COMUNE C/ GERMANI DIVELLA. COMPONIMENTO BONARIO. ATTO DI INDIRIZZO. |
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VERBALE DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSA:
Il 13.04.1978 veniva
notificato, da parte del Sindaco pro-tempore, un decreto di occupazione
d’urgenza della p.lla 155 fg. 11, per la “costruzione di alloggi popolari e
relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria di proprietą del sig.
Divella Nicola.
Il 24/03/1981 allo stesso
Sig. Divella, da parte del Sindaco pro-tempore, veniva notificato un secondo
decreto di occupazione d’urgenza, sulla stessa particella, per la “costruzione
del Viale della Costituzione e Viale della Resistenza.
Infine, in data
19/05/1983 al sig. Divella veniva notificata copia della deliberazione di C.C.
n. 133 del 19/08/1982 avente ad oggetto "Decreto definitivo
d’esproprio" “ con allegato il piano particellare di esproprio delle ditte
catastali, con il quale si comunicava al sig. Divella che erano stati occupati suoli per quasi
7.000 mq. di sua proprietą, individuati con le particelle 155 – 156 e 175 del fg. 11.
Con atto di citazione
notificato in data 24 Novembre1989, gli eredi Divella citavano il Comune di Noicąttaro
per sentirlo condannare a risarcire il danno loro spettante per l’occupazione
illegittima, sine titulo, delle particelle di suolo di loro proprietą.
Il Tribunale di Bari III
Sez. Civile, con sentenza n. 1263/98 rigettava la domanda dei Germani Divella
per difetto di legittimazione.
I germani Divella
convenivano dinanzi alla Corte d’Appello di Bari il Comune di Noicąttaro, in
persona del Sindaco pro-tempore, al fine di ottenere la riforma della sentenza
del Tribunale di Bari, III sez. civile, n. 1263/98, emessa inter partes in data
13/03/1998.
La Corte d’Appello di
Bari – I^ Sezione civile, con sentenza n. 466/2002 ha accolto le doglianze
degli appellanti, condannando l’Ente a risarcire il danno subito per
l’ablazione delle aree in favore
degli eredi Divella previa deduzione di quanto allo stesso titolo gią
corrisposto e cioč €. 25.823 (pari
a vecchie lire 50.000.000).
In data 27 Gennaio 2003
con nota assunta a ns. protocollo al n. 1685 l’Avv. Franco Gagliardi LA GALA,
difensore del Comune c/Divella, ha reso un parere conclusivo nella controversia
in oggetto, indicando gli atti concreti che l’Ente avrebbe dovuto porre in essere con urgenza, ossia la
stipula di un atto di componimento bonario con il pagamento in un’unica
soluzione della somma onnicomprensiva di L. 700.000.000, pari a € 361.519.83, entro e non
oltre il 30/06/2003.
Con successiva nota del
12.03.2003 il suddetto legale ha integrato il primo parere rilevando che la
"controparte non č disponibile a definire la transazione ad una somma inferiore
a €. 387.342,67 (pari a vecchie
lire 750.000.000) in quanto il Comune non ha mai provveduto a versare presso la
Cassa Depositi e Prestiti
l'indennitą di esproprio".
Dopo una serie di
colloqui telefonici intercorsi con l’avvocato della controparte, e dopo attente
verifiche, dalla somma indicata nella precedente nota, erroneamente, era stata dedotta la
somma, mai corrisposta ai Divella a titolo di indennitą di occupazione e di esproprio, pari a £.
50.000.000 comprensivi anche degli interessi legali, con la conseguenza di
dover riconoscere la somma di €. 387.342,67 in favore degli eredi Divella sigg.
Anna, Maria Domenica, Rosa, Francesco ed Ugo Divella.
Pertanto,
- Poiché
un ricorso per Cassazione non
modificherebbe la sentenza della Corte di Appello;
- Poiché
non si otterrebbe, in attesa della pronuncia della Cassazione – alcuna
sospensione della Sentenza ed il Comune,
sarebbe comunque esposto alle azioni esecutive dei sigg. Divella con il
rischio che ove i sig.ri Divella ponessero in esecuzione la sentenza con
l’aggiunta degli interessi legali, la somma loro dovuta lieviterebbe
ulteriormente con inutile nocumento all’erario del Comune, si propone:
DI PRENDERE ATTO della sentenza n.
466/2002 della Corte d’Appello di Bari, I^ sezione civile, che condanna il Comune di Noicąttaro a
pagare, in favore degli appellanti germani Divella, la somma onnicomprensiva di
euro 393.686,17.
DI COMPORRE in modo bonario il contenzioso
con i germani DIVELLA riconoscendo la somma di €.387.342,67 secondo il parere
conclusivo in ordine alla controversia in oggetto, reso dal legale difensore
del Comune avv. Franco GAGLIARDI LA GALA nei termini e nei modi riportati nello
schema di transazione allegato al suddetto parere.
DI APPROVARE l’allegato schema di <<atto
di transazione>> fra il Comune e i germani Divella. (·)
DI PROCEDERE al riconoscimento e
finanziamento del debito fuori bilancio, con successivo atto consiliare,
la somma oggetto di transazione, ai sensi dell'art. 194 del d. lgs. n.
267/2000.
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IL RESPONSABILE |
ESAMINATA la proposta che precede e
ritenutala meritevole di
accoglimento;
VISTE le note del 27.01.2003 dell'avv.
Franco Gagliardi La Gala, difensore del Comune nella causa c/ eredi Divella;
VISTO il Regolamento sulla
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta
Comunale n.170/2002;
VISTO il D.Lgs - T.U.E.L. del
18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 194;
VISTO l’atto di G.C. n. 19/2003
contenente la “Nuova articolazione degli uffici e dei servizi”.
VISTA la disposizione dirigenziale n.
3698 del 19/02/2002, di conferimento incarico al Responsabile del Servizio
“Affari Legali-Contenzioso”;
PRESO ATTO dell’attestazione per la
copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del 4°
comma dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;
AD UNANIMITA' di consensi espressi nei
modi e termini di legge,
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui
si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1.-DI PRENDERE ATTO della
sentenza n. 466/2002 della Corte d’Appello di Bari, I^ sezione civile, che
accoglie la domanda di riforma della sentenza n. 1263 del 13 marzo 1998 del
Tribunale di Bari e condanna il
Comune di Noicąttaro a pagare, in favore dei germani Divella, la somma
onnicomprensiva di sorta capitale, interessi capitali, indennitą di occupazione
e spese legali pari ad € 393.686,17 per la perdita di un suolo di mq. 7.000 individuato al catasto
fg. 11 particelle 155-156 e 175 , acquisito al patrimonio del Comune per
accessione invertita essendo stato utilizzato per la costruzione di alloggi
popolari e opere di urbanizzazione
primarie e secondarie.
2.-DI COMPORRE in modo bonario il
contenzioso con i germani DIVELLA riconoscendo agli stessi la somma di
€.387.342,67 secondo il parere conclusivo in ordine alla controversia in
oggetto espresso dal legale difensore del Comune avv. Franco GAGLIARDI LA GALA
nei termini e nei modi in esso riportati.
3.-DI APPROVARE l’allegato schema di
<<atto di transazione>> fra il Comune e i germani Divella. (·)
4.-DI PROCEDERE, con successivo atto
consiliare, ai sensi dell'art. 194
del D.lgs. 267/2000, al riconoscimento e al finanziamento del debito fuori bilancio di €. 387.342,67 riportato dall'atto di
transazione da stipulare in favore di Anna , Maria Domenica, Rosa, Ugo e
Francesco Divella, quali eredi di Divella Nicola.
5.-DI COMUNICARE il presente atto al
legale difensore dei Germani Divella e all'avv. Franco Gagliardi La Gala.
6.-DI DICHIARARE con
successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n.
267/2000.
(·) - N.d.R., a cura dell’ufficio
Segreteria Generale, per la pubblicazione sul sito web:
Gli allegati citati sono visionabili
presso l’ufficio segreteria
generale del Comune.