COMUNE DI NOICĄTTARO
70016 – Prov. di Bari

 

 

N. 57

 

Seduta del 02/04/2003

 

 

Oggetto:

SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BARI COMUNE C/ GERMANI DIVELLA. COMPONIMENTO BONARIO. ATTO DI INDIRIZZO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSA:

Il 13.04.1978 veniva notificato, da parte del Sindaco pro-tempore, un decreto di occupazione d’urgenza della p.lla 155 fg. 11, per la “costruzione di alloggi popolari e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria di proprietą del sig. Divella Nicola.

Il 24/03/1981 allo stesso Sig. Divella, da parte del Sindaco pro-tempore, veniva notificato un secondo decreto di occupazione d’urgenza, sulla stessa particella, per la “costruzione del Viale della Costituzione e Viale della Resistenza.

Infine, in data 19/05/1983 al sig. Divella veniva notificata copia della deliberazione di C.C. n. 133 del 19/08/1982 avente ad oggetto "Decreto definitivo d’esproprio" “ con allegato il piano particellare di esproprio delle ditte catastali, con il quale si comunicava al sig. Divella che  erano stati occupati suoli per quasi 7.000 mq. di sua proprietą, individuati con  le particelle 155 – 156 e 175 del fg. 11.

Con atto di citazione notificato in data 24 Novembre1989, gli eredi Divella citavano il Comune di Noicąttaro per sentirlo condannare a risarcire il danno loro spettante per l’occupazione illegittima, sine titulo, delle particelle di suolo di loro proprietą.

Il Tribunale di Bari III Sez. Civile, con sentenza n. 1263/98 rigettava la domanda dei Germani Divella per difetto di legittimazione.

I germani Divella convenivano dinanzi alla Corte d’Appello di Bari il Comune di Noicąttaro, in persona del Sindaco pro-tempore, al fine di ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Bari, III sez. civile, n. 1263/98, emessa inter partes in data 13/03/1998.

La Corte d’Appello di Bari – I^ Sezione civile, con sentenza n. 466/2002 ha accolto le doglianze degli appellanti, condannando l’Ente a risarcire il danno subito per l’ablazione delle aree  in favore degli eredi Divella previa deduzione di quanto allo stesso titolo gią corrisposto e cioč  €. 25.823 (pari a vecchie lire 50.000.000).

In data 27 Gennaio 2003 con nota assunta a ns. protocollo al n. 1685 l’Avv. Franco Gagliardi LA GALA, difensore del Comune c/Divella, ha reso un parere conclusivo nella controversia in oggetto, indicando gli atti concreti che l’Ente avrebbe dovuto  porre in essere con urgenza, ossia la stipula di un atto di componimento bonario con il pagamento in un’unica soluzione della somma onnicomprensiva di L. 700.000.000,   pari a € 361.519.83, entro e non oltre il 30/06/2003.

Con successiva nota del 12.03.2003 il suddetto legale ha integrato il primo parere rilevando che la "controparte non č disponibile a definire la transazione ad una somma inferiore a  €. 387.342,67 (pari a vecchie lire 750.000.000) in quanto il Comune non ha mai provveduto a versare presso la Cassa Depositi e Prestiti  l'indennitą di esproprio".

Dopo una serie di colloqui telefonici intercorsi con l’avvocato della controparte, e dopo attente verifiche, dalla somma indicata nella precedente nota,  erroneamente, era stata dedotta la somma, mai corrisposta ai Divella a titolo di  indennitą di occupazione e di esproprio, pari a £. 50.000.000 comprensivi anche degli interessi legali, con la conseguenza di dover riconoscere la somma di €. 387.342,67 in favore degli eredi Divella sigg. Anna, Maria Domenica, Rosa, Francesco ed Ugo Divella.

Pertanto,

-  Poiché un ricorso per Cassazione  non modificherebbe la sentenza della Corte di Appello;

-  Poiché non si otterrebbe, in attesa della pronuncia della Cassazione – alcuna sospensione della Sentenza ed il Comune,  sarebbe comunque esposto alle azioni esecutive dei sigg. Divella con il rischio che ove i sig.ri Divella ponessero in esecuzione la sentenza con l’aggiunta degli interessi legali, la somma loro dovuta lieviterebbe ulteriormente con inutile nocumento all’erario del Comune, si propone:

 

DI PRENDERE ATTO della sentenza n. 466/2002 della Corte d’Appello di Bari, I^ sezione civile, che  condanna il Comune di Noicąttaro a pagare, in favore degli appellanti germani Divella, la somma onnicomprensiva di euro 393.686,17.

 

DI COMPORRE in modo bonario il contenzioso con i germani DIVELLA riconoscendo la somma di €.387.342,67 secondo il parere conclusivo in ordine alla controversia in oggetto, reso dal legale difensore del Comune avv. Franco GAGLIARDI LA GALA nei termini e nei modi riportati nello schema di transazione allegato al suddetto parere.

 

DI APPROVARE l’allegato schema di <<atto di transazione>> fra il Comune e i germani Divella. (·)

 

DI PROCEDERE al riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, con successivo atto consiliare, la somma oggetto di transazione, ai sensi dell'art. 194 del d. lgs. n. 267/2000.

 

IL RESPONSABILE
Dr. Ardito Filippo

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

ESAMINATA la proposta che precede e ritenutala  meritevole di accoglimento;

 

VISTE le note del 27.01.2003 dell'avv. Franco Gagliardi La Gala, difensore del Comune nella causa c/ eredi Divella;

 

VISTO il Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta Comunale n.170/2002;

VISTO il D.Lgs - T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 194;

VISTO l’atto di G.C. n. 19/2003 contenente la “Nuova articolazione degli uffici e dei servizi”.

VISTA la disposizione dirigenziale n. 3698 del 19/02/2002, di conferimento incarico al Responsabile del Servizio “Affari Legali-Contenzioso”;

 

PRESO ATTO dell’attestazione per la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

 

AD UNANIMITA' di consensi espressi nei modi e termini di legge,

 

D E L I B E R A

 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

 

1.-DI PRENDERE ATTO della sentenza n. 466/2002 della Corte d’Appello di Bari, I^ sezione civile, che accoglie la domanda di riforma della sentenza n. 1263 del 13 marzo 1998 del Tribunale di  Bari e condanna il Comune di Noicąttaro a pagare, in favore dei germani Divella, la somma onnicomprensiva di sorta capitale, interessi capitali, indennitą di occupazione e spese legali pari ad     393.686,17 per la perdita di  un suolo di mq. 7.000 individuato al catasto fg. 11 particelle 155-156 e 175 , acquisito al patrimonio del Comune per accessione invertita essendo stato utilizzato per la costruzione di alloggi popolari e opere di  urbanizzazione primarie e secondarie.

 

2.-DI COMPORRE in modo bonario il contenzioso con i germani DIVELLA riconoscendo agli stessi la somma di €.387.342,67 secondo il parere conclusivo in ordine alla controversia in oggetto espresso dal legale difensore del Comune avv. Franco GAGLIARDI LA GALA nei termini e nei modi in esso riportati.

 

3.-DI APPROVARE l’allegato schema di <<atto di transazione>> fra il Comune e i germani Divella. (·)

 

4.-DI PROCEDERE, con successivo atto consiliare,  ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000, al riconoscimento e al finanziamento del debito fuori bilancio  di €. 387.342,67 riportato dall'atto di transazione da stipulare in favore di Anna , Maria Domenica, Rosa, Ugo e Francesco Divella, quali eredi di Divella Nicola.

 

5.-DI COMUNICARE il presente atto al legale difensore dei Germani Divella e all'avv. Franco Gagliardi La Gala.

 

6.-DI DICHIARARE con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

 

 

(·) - N.d.R., a cura dell’ufficio Segreteria Generale, per la pubblicazione sul sito web:

Gli allegati citati sono visionabili presso l’ufficio segreteria  generale del Comune.