COMUNE DI NOICĄTTARO
70016 – Prov. di Bari

 

 

 

N. 6

 

Seduta del 15/01/2003

Oggetto:

 

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2003.

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

PREMESSA

L'art. 195, comma 2° del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267, dispone che l'utilizzo, in termini di cassa, dei fondi a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti presuppone l'adozione della delibera di Giunta Comunale relativa all'anticipazione di Tesoreria di cui all'art.222 del D.Lgs. summenzionato.

 

Il Tesoriere su specifica richiesta dell'ente concede allo stesso l'anticipazione di Tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 dell'entrare accertate del penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio consuntivo.

 

Dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2001, approvato con atto di Consiglio Comunale n.27 del 28/06/2002, risulta che il totale delle entrate accertate dei primi tre titoli č il seguente:

 

 

tit.   I - Entrate Tributarie                                           Euro   4.517.479,80

tit.  II - Trasferimenti correnti .                                 Euro   4.227.979,77

tit. III - Entrate  extratributarie .                             Euro      788.133,53

                                TOTALE                                           Euro   9.533.593,10

 

Il limite dei 3/12 delle suindicate entrate accertate č pari a Euro 2.383.398,27, limite entro il quale, a norma del citato art. 195 del D.Lgs. 267/2000, č possibile chiedere 1'anticipazione di Tesoreria.

 

Č NECESSARIO

contrarre, all’occorrenza finanziaria, un'anticipazione di Tesoreria per un importo non superiore ai 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nel conto consuntivo 2001, pari a Euro 2.383.398,27 al fine di consentire l'utilizzo in termini di cassa dei fondi a destinazione vincolata;

 

rimborsare l'anticipazione di che trattasi con tutte le entrate a destinazione indistinta di questo ente le quali, pertanto, restano vincolate irrevocabilmente in favore del Tesoriere fino alla concorrenza dell'anticipazione eseguita, relativi interessi ed accessori;

 

fissare agli effetti del rimborso dell'anticipazione la durata massima fino al 31 dicembre 2003 salvo rimborso anticipato;

 

istituire, nel bilancio dell'esercizio 2003 nell'apposito titolo delle uscite, il capitolo con relativo stanziamento, per il pagamento degli interessi ed accessori conteggiati in via presuntiva sull'importo dell'anticipazione ottenuta. Ove tale stanziamento dovesse risultare insufficiente, questo ente si impegna ad integrarlo mediante variazione di bilancio;

 

emettere il mandato di pagamento relativo agli interessi ed accessori calcolati dal Tesoriere sugli utilizzi effettivi verificatisi;

 

stabilire che ogni imposta e tassa od altro aggravio fiscale o di altra natura e genere inerente al rapporto che si determina e che sotto qualsiasi aspetto lo colpisce o lo dovesse colpire, č posta a carico di questo ente.

 

                                                                          IL RESPONSABILE

                                                                          Dr. Franco Demattia

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Esaminata la proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

Visto 1'art.l95, comma 2° del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli come innanzi espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Preso atto del visto di conformitą del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, cosģ come espresso a norma dell'art.97, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, dal Segretario Generale;

Ad unanimitą di voti espressi nei modi e termini di legge, anche per quanto concerne la immediata esecutivitą del presente atto,

 

D E L I B E R A

 

1)        Di accogliere la proposta del Responsabile del Servizio Ragioneria, che si intende integralmente riportata;

 

2)        Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000;

 

3)        Di notificare il presente atto alla Tesoreria comunale.