Materie del servizio
A chi è rivolto
Cittadini e imprese.
Descrizione
Art. 23 (L) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire del “D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, dispone:
1. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
Come fare
Nuove pratiche
Per la presentazione di nuove pratiche edilizie (es: CILA - SCIA/SCIA Alt. PDC - PDC – SCAgib - Inizio e fine lavori - proroghe - cambio impresa o direttore lavori ecc…) dovrà essere utilizzato esclusivamente il PORTALE DEL TERRITORIO, utilizzando il link di accesso presente nella sezione “Accesso ai servizi dello Sportello Unico dell'Edilizia e Sistema Informativo Territoriale” del sito istituzionale del comune di Noicattaro, quale unico canale di presentazione.
I moduli previsti per le diverse pratiche edilizie si generano all'interno del portale e si sviluppano attraverso una compilazione guidata.
Per alcune pratiche sarà necessario aggiungere allegati obbligatori.
Cosa serve
Documentazione da presentare
I moduli previsti per le diverse pratiche edilizie si generano all'interno del portale https://suenoicattaro.geodatasrl.eu/ e si sviluppano attraverso una compilazione guidata. Per alcune pratiche sarà necessario aggiungere allegati obbligatori.
Diritti Di Segreteria (Attraverso il Sistema di pagamento elettronico denominato PagoPA e collegato al portale pratiche edilizie.):
Ø € 39,00 per pratiche relative ad interventi di cui alla lett. a) dell’art. 23 comma 1 del D.P.R. 380/01;
Ø € 39,00 min. - € 627,00 max. per pratiche relative ad interventi di cui alla lett. b) e c) dell’art. 23 comma 1 del D.P.R. 380/01, per ogni unità immobiliare fino a 350 mc, entro e fuori terra.
Ultimato l’intervento e resa la comunicazione di fine lavori, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, da sottoporre allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità del realizzato con il richiesto. Contestualmente l’interessato deve presentare la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale (dovuta tranne nel caso in cui l’intervento non abbia comportato modificazione alcuna del classamento). La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova SCIA.
Cosa si ottiene
Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire.
Tempi e scadenze
In base all’attuale normativa, il proprietario o chi abbia titolo per presentare la SCIA, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2025, 09:05